Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 contro la regione Sardegna in persona del Presidente della sua Giunta per la dichiarazione di incostituzionalita' della delibera legislativa riapprovata con modifiche, a maggioranza assoluta, dal consiglio regionale della Sardegna il 7 ottobre 1993, comunicata alla presidenza del consiglio dei Ministri il 13 ottobre 1993 e recante norme sulla "tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna". Un primo testo legislativo in materia, poi modificato con la delibera in epigrafe, era stato approvato dal consiglio regionale il 3 agosto 1993 e, quindi, rinviato dal governo col telex n. 200/4354/SA 16.5.2. in data 10 settembre 1993. Con la delibera legislativa 7 ottobre 1993 la regione ha introdotto al testo originario, modificazioni agli artt. 4, 8, 9, 12, 23, 25, 27, 29 e 30 (gia' art. 31) che tengono conto soltanto parzialmente dei rilievi governativi di cui al tele del 10 settembre u.s.; la delibera risulta quindi, tuttora censurabile in relazione degli artt. 23 e 24 in quanto, nel prevedere l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di programmi didattici non meramente integrativi attraverso una profonda modificazione dell'impianto dei programmi di insegnamento la cui definizione e' di pertinenza statale, travalicano la competenza regionale, meramente integrativa, prevista dall'art. 5 dello Statuto di autonomia. La delibera in epigrafe e' pertanto incostituzionale.