Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
 difeso dall'avvocato  generale  dello  Stato  e  presso  il  medesimo
 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 contro la regione Sardegna
 in  persona  del  Presidente della sua Giunta per la dichiarazione di
 incostituzionalita'  della  delibera  legislativa   riapprovata   con
 modifiche,  a  maggioranza  assoluta,  dal  consiglio regionale della
 Sardegna il 7 ottobre 1993, comunicata alla presidenza del  consiglio
 dei  Ministri  il  13  ottobre  1993  e recante norme sulla "tutela e
 valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna".
    Un primo testo legislativo  in  materia,  poi  modificato  con  la
 delibera  in epigrafe, era stato approvato dal consiglio regionale il
 3  agosto  1993  e,  quindi,  rinviato  dal  governo  col  telex   n.
 200/4354/SA 16.5.2. in data 10 settembre 1993.
    Con   la  delibera  legislativa  7  ottobre  1993  la  regione  ha
 introdotto al testo originario, modificazioni agli artt. 4, 8, 9, 12,
 23, 25, 27, 29 e  30  (gia'  art.  31)  che  tengono  conto  soltanto
 parzialmente  dei rilievi governativi di cui al tele del 10 settembre
 u.s.; la delibera risulta quindi, tuttora  censurabile  in  relazione
 degli  artt.  23  e 24 in quanto, nel prevedere l'introduzione, nelle
 scuole di ogni ordine e grado, di programmi didattici  non  meramente
 integrativi  attraverso  una profonda modificazione dell'impianto dei
 programmi  di  insegnamento  la  cui  definizione  e'  di  pertinenza
 statale,  travalicano la competenza regionale, meramente integrativa,
 prevista dall'art. 5 dello Statuto di autonomia.
    La delibera in epigrafe e' pertanto incostituzionale.